Ieri, mercoledì 18 marzo, l’Assemblea ha approvato, a larghissima maggioranza, il Ddl. 1504 in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, il cosiddetto “divorzio breve”.
Le modifiche introdotte nel corso dell’esame in Commissione Giustizia prevedono la possibilità di presentare domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ricorso congiunto da parte di entrambi i coniugi, anche in assenza di separazione legale qualora non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, nonché figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.
Nello specifico, si prevede all’articolo 1 la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata della separazione per poter presentare domanda di divorzio.
La durata è ridotta a sei mesi in caso di separazione consensuale e il termine decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale.
All’articolo 2 si anticipa lo scioglimento della comunione dei beni al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, mentre l’articolo 3 prevede che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Per saperne di più:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44495.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44495_testi.htm