Gli ordini del giorno del gruppo PD VII Commissione al DL Scuola

Gli ordini del giorno del gruppo PD VII Commissione al DL Scuola
Di seguito gli ordini del giorno presentati dal gruppo Pd della settima Commissione Istruzione e Cultura del Senato al Dl Scuola approvato oggi.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, universita` e ricerca (1150)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli

Il Senato,
premesso che:
l’entrata in vigore della riforma Gelmini ha modificato sostanzialmente i parametri per la formazione delle pluriclassi previsti dal decreto ministeriale 331 del 1998 che ne fissava il limite massimo a 12 alunni, prevedendone l’istituzione qualora il totale dei bambini frequentanti classi diverse non sia superiore a 18, visto che tale limite puo` aumentare fino al 10 per cento se ci sono nuove iscrizioni nel corso dell’anno, senza che si abbia il diritto allo sdoppiamento delle classi, ne consegue che a seguito di tutto cio`, si sia determinato un sovraffollamento delle pluriclassi con gravi disagi per gli alunni e gli insegnanti che vi operano;
ritenuto che:
diciotto alunni in una pluriclasse siano troppi per offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale dei bambini e delle bambine, non puo` garantire una didattica di qualita` in un ambiente educativo sereno, non puo` favorire la formazione adeguata di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e di apprendimento, creando piuttosto ansia, e timore nell’affrontare in modo adeguato i successivi gradi di istruzione;
considerato che:
chi vive in montagna o nelle piccole isole, affronta ogni giorno tante difficolta`, sia per motivi di lavoro, sia per motivi socio culturali, la scuola non deve essere un’ulteriore penalizzazione;
le realta` scolastiche delle scuole montane e delle piccole isole, che operano gia` in condizioni di disagio devono poter offrire uno svolgimento dell’attivita` educativa comunque stimolante ad alunni di eta` diverse. La buona volonta` degli insegnanti pero` in condizioni di sovraffollamento non basta a garantire il diritto allo studio per tutti, che deve essere assicurato anche a vive in montagna o nelle piccole isole,
impegna il Governo a valutare la possibilita` di tornare per le pluriclassi ad numerosita` di studenti massima di 12 alunni.

G105
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
II Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca,
premesso che,
i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all’autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge,
fatta salva l’esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;
la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie
dovute;
la perdurante crisi economica ha messo in difficolta` non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;
il risultato e` che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre piu` gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e
che questa e` certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;
la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l’Italia e` agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi alle fasce sotto i quarant’anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;
l’articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all’autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell’ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone cosı` il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell’indicatore;
il medesimo articolo 7 ha pero` stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;
dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal gia` citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito, mettendoli in seria difficolta`;
in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le piu` alte in Europa, impegna il Governo:
a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le università` a regole di maggiore progressivita` in dipendenza dal reddito familiare;
a provvedere, nelle more di tale provvedimento, a stabilire che gli atenei non possano aumentare le tasse universitarie nel prossimo biennio accademico.

G2.101
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca;
premesso che:
con l’articolo 2 del provvedimento in esame, a decorrere dal 2014, sono stanziati cento milioni annui per il finanziamento statale del diritto allo studio universitario;
apprezzato l’intervento governativo che permette finalmente di dare certezza di sostegno finanziario ad uno strumento fondamentale di equita` e di mobilita` sociale previsto dalla Costituzione quale la formazione universitaria degli studenti meritevoli provenienti da famiglie non abbienti;
l’Italia investe nel diritto allo studio universitario somme pari a meno di un terzo di quanto speso in Paesi come la Francia, la Germania e la Spagna, con il risultato che ogni anno decine di migliaia di studenti universitari, giudicati idonei per livelli di reddito e di merito a fruire degli interventi di sostegno al diritto allo studio, non possono beneficiare della borsa di studio per carenza di fondi;
tenuto conto che, anche dopo lo stanziamento di 100 milioni sopra citato, la disponibilita` del capitolo del bilancio dello Stato per il 2014 relativo al fondo integrativo statale per il diritto allo studio universitario rimane per quasi 38 milioni di euro al di sotto di quella assicurata nel 2013 e per circa 130 milioni di euro al di sotto dello stanziamento minimo necessario ad assicurare la borsa di studio a tutti gli studenti idonei;
impegna il governo:
a intervenire, gia` in sede di approvazione della legge di stabilita` per il 2014, al fine di riportare la disponibilita` del capitolo di bilancio relativo
al diritto allo studio universitario almeno al livello di quella del 2013 e comunque, almeno tendenzialmente per il triennio 2014-2016, ad allinearla all’obiettivo di assicurare la borsa di studio a tutti coloro che sono idonei per livelli di reddito e di merito, anche allo scopo di cominciare a recuperare il profondo divario in questo ambito tra l’Italia e gli altri maggiori Paesi europei.

G2.104
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca,
premesso che:
i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all’autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge, fatta salva l’esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;
la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie
dovute;
la perdurante crisi economica ha messo in difficolta` non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;
il risultato e` che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre piu` gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e che questa e` certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;
la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l’Italia e` agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva, anche restringendosi alle fasce sotto i quarant’anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;
l’articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all’autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell’ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone cosı` il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell’indicatore;
il medesimo articolo 7 ha pero` stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;
dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal gia` citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito, mettendo li in seria difficolta`;
in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le piu` alte in Europa;
impegna il Governo:
a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le università` a regole di maggiore progressivita` in dipendenza dal reddito familiare;
a provvedere, nelle more di tale provvedimento, a stabilire che gli atenei non possano aumentare le tasse universitarie nel prossimo biennioaccademico.

G4.100
Idem, Puglisi, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca, premesso che,
l’articolo 4 del provvedimento in esame dispone alcune norme a tutela della salute nelle scuole;
da anni ormai, la comunita` scientifica riconosce nella mancanza di attivita` fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesita`, nonche´ di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualita` della vita degli individui, mettendo cosı` a rischio la vita delle persone, e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l’economia di uno Stato;
l’aumento considerevole del fenomeno dell’obesita` in molti Paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non e` l’assunzione di quantità` elevate di calorie bensı` la mancanza di movimento;
l’attivita` motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psico-fisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;
in Europa prevale un modello di scuola che contempla l’educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;
l’Italia rappresenta uno dei Paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l’educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1º grado;
inoltre l’educazione motoria nelle scuole primarie e` un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell’altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole, impegna il Governo:
a valutare l’opportunita` – rispondente alle esigenze educativi – di avvalersi, anche nella scuola primaria, all’interno delle ore curriculari di scienze motorie, della figura professionale di un docente laureato in scienze motorie o diplomato ISEF e di inserirlo a pieno titolo nelle graduatorie.

G7.100
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Martini, Marcucci, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca, premesso che:
il provvedimento in commento reca disposizioni straordinarie e urgenti a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
il provvedimento non considera forse il problema piu` importante, sicuramente il piu` palese e di piu` facile risoluzione, quello delle cosiddette «classi pollaio»;
in particolare l’articolo 7 predispone un Programma di didattica integrativa al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica;
risulta evidente come nelle attuali classi di 27 e 30 unita` qualsiasi disposizione volta a correggere tali fenomeni di dispersione sia destinata al fallimento; oltre che inficiare pesantemente la qualita` dell’insegnamento, l’eccessivo numero di studenti per classe porta, naturalmente, a un loro minore controllo;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunita` di modificare il Decreto del 20 marzo 2009, n. 81, la` dove necessario (art. 10; art. 11; art. 16 comma 1, 2 e 4; art. 17) affinche´ il numero di studenti per classe, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, venga riportato al numero che era della precedente legislazione.

G15.112
Di Giorgi, Puglisi, Idem, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca;
premesso che;
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esaurito si al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
Il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l’ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
esclusa qualsiasi proposta di riapertura delle Graduatorie ad esaurimento – riteniamo, al contempo, coerente dare un giusto riconoscimento a tutti coloro che si sono sottoposti alle prove previste dal TFA ordinario, che hanno partecipato a lezioni. frontali anche molto impegnative e che hanno sostenuto esami finali,
impegna il Governo:
a valutare l’opportunita` di disporre – gia` dall’anno scolastico in corso – atti di propria competenza che prevedano, attraverso la riapertura straordinaria delle graduatorie d’istituto, l’inserimento in seconda fascia e riconoscendo il punteggio corrispondente alle prove sostenute, di coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universita` e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

G15.114
Puglisi, Idem, Di Giorgi, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli
Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita` e ricerca, premesso che:
il sistema di reclutamento del personale docente e non docente della scuola risente della stratificazione di diversi modelli normativi, di discipline derogatorie rispetto ai modelli stessi, dell’attuazione solo parziale della disciplina generale, di lunghi periodi di blocchi delle procedure concorsuali e della discontinuita` determinata dai vincoli di finanza pubblica;
detto sistema risente altresı` di un eccessivo ricorso al lavoro a tempo determinato, con conseguente formazione di ampie categorie di personale precario, a danno sia dei diritti dei lavoratori interessati sia della qualita` e continuita` della didattica;
nelle graduatorie a esaurimento risultano tuttora iscritti oltre 170.000 docenti e nelle graduatorie provinciali oltre 40.000 unita` di personale tecnico e amministrativo e che a questo personale si aggiunge quello delle graduatorie di istituto;
anche la formazione iniziale e il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento risentono della successione di diverse discipline, con la formazione di categorie di personale che ha ottenuto titoli di studio e superato prove di esami, tra le quali e` necessario definire e coordinare le possibilita` di accesso ai ruoli mediante graduatorie o mediante concorso;
l’articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, con regolamento, adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’universita` e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono disciplinati i requisiti e le modalita` della formazione iniziale dei docenti, nonche´ le procedure di reclutamento;
su questa base e` stato adottato il decreto ministeriale n. 249 del 2010, che ha disciplinato i requisiti e le modalita` della formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonche´ – nelle more della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione – le modalita` per il conseguimento della specializzazione per le attivita` di sostegno didattico agli alunni con disabilita`. In particolare, il DM ha previsto che l’accesso ai nuovi percorsi formativi e` a numero programmato e previo superamento di una prova;
il nuovo sistema di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento prevede due canali: quello dei tirocini formativi attivi (TFA), riservati ai laureati non in possesso del requisito del servizio, e quello dei percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalita` di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013;
gli abilitati del primo ciclo TFA, gia` concluso, sono circa 11.500, ai quali si aggiungeranno circa 20.000 abilitati del secondo ciclo, in fase di predisposizione, e che a questi soggetti va offerta una prospettiva di accesso ai ruoli dell’insegnamento, senza pregiudicare i diritti delle altre categorie di abilitati;
nel 2012 sono stati indetti su base regionale i concorsi per titoli ed esami volti alla copertura di 11.542 cattedre di docenti nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con un’unica procedura concorsuale per l’accesso a tutti i profili d’insegnamento e a copertura dei posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, e che la procedura non si e` conclusa in tutte le regioni in tempo per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2013/14;
in riferimento alla materia del reclutamento del personale docente sussistono criticita` relativamente, tra l’altro, alle modalita` di accesso all’insegnamento presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria;
nel prossimo triennio si renderanno disponibili almeno 20.000 nuovi posti di docente e almeno 10.000 posti di personale tecnico e amministrativo e che e` necessario assicurare un sistema di assunzione che garantisca equita`, continuita` ed efficienza;
impegna il Governo:
a proporre una riforma organica in materia di reclutamento del personale docente, che garantisca la tutela delle diverse categorie di soggetti abilitati, mantenga l’equilibrio tra le assunzioni per concorso e gli scorrimenti di graduatoria, fermo restando il rigoroso rispetto del principio del merito, e consenta lo smaltimento del precariato piuttosto che la formazione di ulteriore precariato, valutando in particolare la procedura del corso-concorso per l’accesso all’insegnamento presso le istituzioni scolastiche.