Nuova disciplina sul costo standard, no tax area e superamento dei limiti sul turnover

Nuova disciplina sul costo standard, no tax area e superamento dei limiti sul turnover

Mercoledì 12 luglio 2017 abbiamo approvato in Commissione cultura, in sede consultiva, il parere sul disegno di legge n. 2860 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Ci siamo concentrati prevalentemente sull’articolo 12 del testo che ridefinisce la disciplina del costo standard per studente universitario1. Si tratta quindi di un articolo che tocca non solo il Mezzogiorno ma l’insieme del sistema universitario italiano.

L’intervento fa seguito alla sentenza 104/2017 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime per vizi del potere legislativo delegato le disposizioni del d.lgs. 49/2012 ovvero quella parte di attuazione della riforma del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010, n. 240) che stabilisce come parametro fondamentale per il finanziamento degli atenei proprio il costo standard per studente.

Il ddl permette dunque in primis di scongiurare il rischio dell’annullamento delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per gli anni passati e di consentire l’assegnazione per il 2017 e, in secondo luogo, di svolgere delle modifiche correttive, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, alla definizione del criterio del costo standard per studente e al sistema di calcolo per il finanziamento di ciascun’università. Le modifiche auspicate permetterebbero non solo di includere nel calcolo dei finanziamenti anche gli studenti fuori corso da non oltre un anno con dieci crediti formativi (facendo così combaciare il moltiplicatore del costo standard con lo spettro di studenti, con ISEE però sotto i 13000 €, che da quest’anno usufruiscono della no tax area) ma anche e soprattutto di superare i limiti che furono posti al turnover del personale universitario dal d.l. 112/2008.

Qui di seguito i dossier e i link per approfondire:

 



Note:

Cos’è il costo standard per studente?

È il costo di riferimento attribuito al singolo studente tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’università. Tale costo di riferimento è moltiplicato per il numero di studenti presenti in ciascun ateneo di modo da determinarne il finanziamento specifico. Siamo quindi di fronte ad un criterio che si basa su parametri quantitativi, qualitativi e territoriali e che viene ulteriormente raddrizzato con un importo di natura perequativa per tenere conto del contesto socio-economico territoriale ove ha sede l’ateneo, offrendo così nuove possibilità di sviluppo a tutte le aeree del paese.

Introdotto con la legge 30 dicembre 2010, n. 240 come nuovo parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università, il costo standard per studente sta permettendo e permetterà progressivamente il superamento del meccanismo di ripartizione delle risorse sulla base della spesa storica, che non teneva conto dei cambiamenti sopraggiunti nel tempo; sia riguardo all’organico e alle esigenze degli studenti odierni di ciascun’università sia riguardo al tipo e alla dimensione dei costi sostenuti oggi dalle università.