L’Assemblea di Montecitorio ha approvato il provvedimento che disciplina l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario.
Gli ambiti prioritari di intervento dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista sono i seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
I servizi nei quali operano possono essere pubblici e privati. Si tratta, fra l’altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l’infanzia, nonché per l’inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età, nonché servizi per anziani.
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto interministeriale, ma anche a coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.
Il testo passa ora all’esame del Senato.
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