L’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge volta a introdurre misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico, tanto nella pubblica amministrazione quanto nel settore privato.
La protezione in questione è prevista da numerosi atti internazionali, tra i quali la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012.
Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall’art. 361 del codice penale.
L’omissione o il ritardo di denuncia all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro.
La pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato.
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