CdM: più protezione per le vittime di reato

CdM: più protezione per le vittime di reato

Si è riunito venerdì 11 dicembre a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente Matteo Renzi.
Su proposta del Premier e del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Consiglio ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Il decreto si rivolge in modo particolare a chi ha subito violenza e a chi, vittima di un reato, si dovesse trovare in condizione di particolare difficoltà come, ad esempio, le donne, i minori e gli stranieri con difficoltà con la lingua italiana.
Nel decreto viene introdotta la definizione di vulnerabilità della vittima, che ora è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e dalle circostanze del fatto per cui si procede. Nella valutazione della condizione della persona offesa si terrà conto quindi se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile a criminalità organizzata, terrorismo o tratta degli esseri umani, se ha finalità di discriminazione e se la vittima è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.
Il provvedimento apporta parziali modifiche al sistema normativo vigente. Alcune sono di particolare rilievo per l’ordinamento processuale penale, come la previsione secondo la quale, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge possano essere esercitati, oltre che dal coniuge, anche dalla persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.
Infine, si interviene anche in materia di interpretariato e traduzione, rafforzando i diritti della vittima a conoscere e ricevere, nella propria lingua, gli atti essenziali per una sua migliore e consapevole partecipazione al processo sin dal primo contatto con l’autorità. Viene anche garantita la facoltà di presentare, alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, la denuncia o la querela nella propria lingua e di ottenere gratuitamente la traduzione della relativa attestazione.

Per saperne di più:

Taggato con ,