In sede consultiva la Commissione ha concluso l’esame, approvato con parere favorevole, dello schema di decreto legislativo recante la valutazione, certificazione competenze e esami di Stato.
Sono state registrate novità in merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, tra cui:
– la semplificazione delle prove che diventano 3 (italiano, matematica e lingue straniere) anziché 4, cui si aggiunge un colloquio;
– l’esclusione della prova INVALSI nazionale dalle prove di esame, fermo restando che essa verrà svolta durante l’anno scolastico, integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in lingua straniera, e diventa un requisito obbligatorio di ammissione dell’esame;
– la modifica delle commissioni d’esame, la cui presidenza è attribuita non ad un dirigente scolastico di un altro istituto ma a quello preposto all’istituzione scolastica o al docente con funzioni vicarie.
Inoltre, sono state valutate le modifiche alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, per quanto attiene sia ai requisiti di ammissione, sia alla tipologia delle prove, tra cui:
-l’introduzione, quale ulteriore requisito per l’ammissione, dello svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, coerentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015;
– l’eliminazione della terza prova multidisciplinare predisposta dalle commissioni d’esame, così che le prove restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell’indirizzo di studio), cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale si espone anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro;
– la previsione dell’obbligo di svolgere durante il quinto anno la prova INVALSI nazionale, che costituisce quindi un altro requisito per l’ammissione all’esame.