L’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 1917-B recante la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.
La legge quadro stabilisce, nel dettaglio, la procedura da seguire per l’autorizzazione delle missioni e per il loro finanziamento.
Il primo passaggio è la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa. La deliberazione dovrà essere trasmessa alle Camere le quali la discutono tempestivamente e l’autorizzano con appositi atti di indirizzo, definendo eventualmente impegni particolari per il Governo.
La comunicazione al Parlamento deve essere molto dettagliata. Per ciascuna missione, il Governo deve indicare: l’area geografica, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso.
Nella fase successiva all’autorizzazione iniziale, il Governo presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione analitica annuale sulle missioni in corso, precisandone l’andamento e i risultati: si apre così la «sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate», durante la quale le Camere discutono e deliberano sulla prosecuzione di ciascuna missione, su eventuali proroghe o modifiche della partecipazione italiana.
Il ddl istituisce anche un apposito fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è definita dalla legge di stabilità. Nel fondo confluiscono anche le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e agli interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Le risorse necessarie per il fabbisogno delle missioni sono definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: gli schemi di decreti, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari, che devono rendere il parere entro venti giorni.
Il ddl detta, infine, disposizioni generali in materia di personale; istituisce la figura del consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale, e prevede, in casi di necessità e urgenza, la possbilità di derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
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