L’Assemblea del Senato ha approvato il ddl n. 1627, recante introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.
Il testo configura il depistaggio come delitto proprio del pubblico ufficiale, anziché come reato comune generale, per il quale è prevista una pena da tre a otto anni.
Il comportamento delittuoso si sostanzia nella frode processuale o nelle dichiarazioni false, omesse o reticenti.
E’ prevista un’aggravante, punita con una pena da sei a dodici anni, nel caso in cui il depistaggio avvenga in processi per terrorismo o per stragi.
Il testo torna ora all’esame della Camera.
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