La legge di stabilità per il 2015, approvata lo scorso dicembre 2014, introduce all’articolo 7 un credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) poste in essere dai soggetti d’impresa.
Il credito d’imposta è attribuibile a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza alcun vincolo di fatturato, di settore economico o di regime contabile adottato. Le modalità di determinazione sono individuate dallo stesso legislatore, il quale riconosce un credito d’imposta pari al 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore di R&S, sostenuti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il legislatore dà inoltre, al comma 4, una puntuale definizione della spesa in R&S, che comprende non solo i lavori sperimentali o teorici svolti, ma anche la ricerca pianificata e l’acquisizione di conoscenze tecnologiche. Il totale degli investimenti in R&S realizzati nell’esercizio agevolato non può essere inferiore a 30 mila euro. La norma fissa poi un tetto massimo di cinque milioni di euro di godimento annuo dell’agevolazione.
La percentuale di credito sale, come indicato al comma 7, al 50% per gli investimenti effettuati con università, centri di ricerca e startup e per il personale altamente qualificato (dottori di ricerca o con laurea magistrale in discipline tecniche) impegnato nell’attività di R&S. Il credito dovrà essere indicato nel modello Unico e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irap, ma sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.