Con 161 voti favorevoli e 51 contrari, il Senato, nella seduta di giovedì 23 ottobre, ha approvato il maxi emendamento interamente sostitutivo del ddl 1612, di conversione del decreto-legge n. 132 in materia di processo civile, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa all’esame della Camera.
L’intento principale e’ infatti di mettere a disposizione del cittadino strumenti piu’ agili, piu’ veloci e meno costosi per la risoluzione dei giudizi pendenti, con evidente vantaggio per il sistema nel suo complesso.Questo vale in particolare per le separazioni consensuali.L’articolo 6 disciplina infatti la convenzione di negoziazione assistita nelle materie della separazione personale, della cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il maxi emendamento prevede che l’accordo raggiunto tra le parti è trasmesso, per il nulla osta, al procuratore della repubblica presso il tribunale competente. In presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti, l’accordo deve essere autorizzato dal procuratore che, qualora lo ritenga non rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette al presidente del tribunale. L’articolo 12 garantisce la possibilità di concludere, dinanzi all’ufficiale di stato civile, un accordo di separazione personale o di scioglimento secondo condizioni concordate.
Il decreto è composto di sette capi: il capo I reca disposizioni per l’eliminazione dell’arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti; il capo II disciplina la procedura di negoziazione assistita da un avvocato; il capo III prevede ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio; il capo IV è dedicato alle disposizioni volte a garantire la funzionalità del processo civile di cognizione; il capo V riguarda la tutela dei crediti e l’accelerazione e semplificazione del procedimento di esecuzione forzata; il capo VI è dedicato all’organizzazione giudiziaria; infine, il capo VII concerne le disposizioni finali e reca la disciplina relativa alla copertura finanziaria.