La XII Commissione Affari Sociali della Camera in sede referente, ha completato, in data 26 giugno 2014, l’esame del testo unificato Disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico (C. 101 Binetti e abb. – rel. Binetti, PI), e ha inviato il testo unificato, modificato dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti per il parere. Il testo dovrà poi essere discusso in Aula alla Camera e poi passerà al Senato.
La proposta di legge detta norme in materia di gioco d’azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili: fornisce una definizione di gioco d’azzardo patologico, considerando affetti da tale patologia i soggetti nei quali è ravvisabile, conformemente alla definizione fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul proprio comportamento da gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare un grave deterioramento della loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l’alcolismo. E’ previsto che i disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d’azzardo patologico siano inseriti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, tramite un aggiornamento dei LEA attualmente in vigore.
Viene inoltre istituito un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo per rendere più efficaci le iniziative che riguardano la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.
Attualmente, la prevenzione, la cura e l’assistenza alle persone con problemi di gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari non sono inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA), per cui tali soggetti non possono contare sui trattamenti opportuni, messi gratuitamente a loro disposizione dal SSN. In alcuni casi gli amministratori regionali, con la collaborazione di professionisti del settore, appartenenti alle aziende sanitarie locali (ASL) o al privato sociale (associazioni, comunità, gruppi di mutuo-aiuto eccetera) cercano di farsene carico. Solo alcune regioni, infatti, hanno cercato di venir incontro alla domanda di aiuto delle persone che presentano comportamenti compulsivi nel gioco d’azzardo per fronteggiare questo nuovo fenomeno sociale.
Il gioco d’azzardo patologico è stato per lungo tempo sottovalutato in ambito scientifico e clinico, facendo rientrare questa patologia nell’esclusivo ambito del «vizio». Si è posta anche una scarsa attenzione sull’entità dei costi sociali che questa patologia comporta: le sue specifiche caratteristiche causano infatti pesanti conseguenze che gravano non solo sul giocatore ma anche sui suoi familiari, sia per gli aspetti puramente psico-patologici che per quelli economici e relazionali. La sensazione di costrizione nell’attività di gioco e il non poterne fare a meno sono gli indicatori di maggiore importanza per riconoscere se il gioco è entrato nel processo che la psicologia emozional-cognitiva definisce «loop disfunzionale», un vero e proprio «discontrollo degli impulsi».
Dossier a cura del Servizio studi della Camera
La legge regionale toscana
Per la Toscana, si veda, al riguardo, la L.R. 18 ottobre 2013, n.57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, con la quale è stato istituito un Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza, proposta di modalità di ascolto e di assistenza e di promozione di campagne di informazione.
E’ stata inoltre vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili.
La Regione Toscana concede, secondo le modalità previste dal regolamento contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito.
Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”.