Jobs act. Il Decreto Legge sul rilancio dell’occupazione

Jobs act. Il Decreto Legge sul rilancio dell’occupazione

Rilancio dell’occupazione e Jobs Act

Due i provvedimenti del Governo per rilanciare l’occupazione, favorire la crescita,  contrastare la disoccupazione.

Uno è il D.L.34, approvato dal Senato il 7 maggio ed ora in terza lettura alla Camera; l’altro, è un Disegno di legge delega nel quale sono indicati principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi, in corso di esame in Commissione Lavoro al Senato.

 

Il Decreto legge sul rilancio dell’occupazione

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva – come si legge nella relazione che accompagna il decreto – “vengono proposti interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderle più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità.” 

 

Contenuto del D.L.34

 

E’ significativo che si sottolinei esplicitamente che il DL interviene “nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro”.

 

In particolare, il decreto-legge contiene disposizioni in materia di:

a) contratto di lavoro a termine, con l’obiettivo di facilitare il ricorso a tale tipologia contrattuale;

b) contratto di apprendistato al fine di semplificarne in parte la disciplina;

c) garanzia di parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di residenza;

d)semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile)

e)definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà.

 

Contratto a termine

Viene meno dell’obbligo per il datore di lavoro di indicare la “causale”, ovvero le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo a fronte delle quali è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, nel caso in cui la durata del contratto a termine non sia superiore a 36 mesi. La durata passa da 12 a 36 mesi. Vi è un  limite massimo (al ricorso a questa tipologia) del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Finalità: favorire occupazione giovanile.

 

Con una modifica introdotta dal Senato si escludono dal limite percentuale del 20 per cento i contratti a tempo determinato stipulati da istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori, per lo svolgimento, in via esclusiva, di attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della medesima. Sono altresì esclusi dal limite di durata di 36 mesi i contratti a termine che abbiano ad oggetto, in via esclusiva, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, prevedendo che essi possano avere una durata pari a quella del progetto di ricerca ai quali si riferiscono.

 

Si prevede inoltre la possibilità di prorogare fino a cinque volte nei tre anni il contratto a tempo determinato, purché si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa, indipendentemente dal numero dei rinnovi contrattuali;

viene ampliato il diritto di precedenza per le lavoratrici in congedo di maternità.

 

Apprendistato

Punti qualificanti

Obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale.

Obbligo di stabilizzazione di una quota di apprendisti.

Retribuzione nella misura dle 35% delle relativo monte ore di formazione, salvo migliorie da parte del datore di lavoro.

 

Con una modifica approvata dal Senato si prevede che le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica sono definite dalla regione avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 20 febbraio 2014, e che la comunicazione da parte della regione concerne anche le sedi ed il calendario delle attività previste. Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati non si definiscono più esplicitamente le conseguenze della mancata o tardiva comunicazione da parte della regione ovvero l’esenzione del datore di lavoro dall’obbligo di integrare la formazione.

 

Con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il Senato ha approvato un emendamento che prevede che nelle regioni e nelle province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro, stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  sul piano nazionale, prevedano specifiche modalità di impiego del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. 

 

Nell’ambito del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie nel triennio 2014-2016, la stipulazione di contratti di apprendistato può avvenire anche in deroga al limite di 17 anni di età previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo, secondo un emendamento approvato dal Senato – agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro.

 

 

Servizi per il lavoro, regolarità contributiva e contratti di solidarietà

 

Il D.L.interviene sull’elenco anagrafico dei lavoratori prevedendo che:

i soggetti inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro non sono genericamente “persone”, ma sono “cittadini italiani, nonché i cittadini di Stati membri dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”. Si garantisce in questo modo – come si legge nella relazione che accompagna il decreto-legge – “la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di residenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004″;

b)lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente “in ogni ambito territoriale dello Stato” e non più “presso il servizio competente nel cui àmbito territoriale si trovi il domicilio del medesimo”. In questo modo si provvede a eliminare il domicilio quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l’impiego competenti. Con una modifica introdotta dal Senato si prevede che la presentazione della persona possa anche essere sostituita da un invio della dichiarazione, da parte del medesimo, tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

Entrambe le disposizioni – si legge nella relazione – “concorrono a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani la quale, per la fruizione dei relativi percorsi, stabilisce che siano individuati, come requisiti fondamentali, la residenza e la contendibilità del soggetto, consentendo quindi al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.”

 

Misure in materia di contratti di solidarietà.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si stabiliscano i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si tratta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati viene fissata al 35% la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%).

Si stabilisce inoltre che i contratti di solidarietà redatti ai sensi della normativa vigente vengano depositati presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche e il monitoraggio delle risorse impiegate.
 

 

I numeri importanti

In Italia 22.800.000 occupati su oltre 60 milioni di abitanti

Il 93 per cento delle imprese ha meno di 15 dipendenti (la nostra è ancora, in larga parte, una realtà imprenditoriale di piccole e microimprese); occupati nel restante 7 per cento ci sono 6 milioni di lavoratori.

 

Altre osservazioni

Secondo i dati INPS sono scattati gli incentivi della legge n. 92 del 2012 per l’assunzione di donne ed ultracinquantenni senza lavoro: a fine aprile, queste assunzioni sono arrivate ad oltre 34.000 unità. È un primo dato incoraggiante.

 

Il recente monitoraggio della legge Fornero rivela, infatti, che, nel secondo trimestre 2013, sono calati di molto  i contratti a tempo indeterminato attivati per donne e uomini e che le nuove generazioni ne sono quasi del tutto escluse, poiché soltanto uno su dieci firma a tempo determinato tra gli under 24.

 

Estratto dalla replica del Sen. Bobba, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

 

Gli obiettivi che il Governo intende raggiungere sono tre:

 

il primo è quello di consentire alle imprese una maggiore agilità nella gestione dei rapporti di lavoro e in particolare nelle assunzioni.

in secondo luogo, il provvedimento ha l’intento di far sì che i contratti a termine – che sono di gran lunga privilegiati dalle imprese nelle nuove assunzioni, rappresentando i due terzi sul totale delle nuove assunzioni – abbiano una durata temporale maggiore di quella che hanno avuto finora.

 

Da un lato, vi è, infatti, la scarsa visibilità che le imprese hanno sulla loro prospettiva economica (spesso di breve e brevissimo periodo) e, dall’altro, vi è un insieme di norme della legislazione previgente che ha prodotto un risultato un po’ perverso: quasi il 40 per cento dei contratti a termine in essere ha una durata alquanto limitata, intorno alle tre settimane. Il secondo obiettivo del Governo è pertanto far sì che questi contratti abbiano una durata maggiore, anche fino a trentasei mesi con cinque proroghe possibili. Questo secondo intendimento si collega con i provvedimenti previsti all’interno del disegno di legge delega sul lavoro, che ovviamente ha ambizioni ben più importanti e più ampie di quelle contenute in questo decreto. Modificando e rendendo più agile la gestione sia dei contratti a termine che dei contratti di apprendistato, il Governo intende poi perseguire un terzo obiettivo: ci si attende che questo intervento provochi uno «spiazzamento» delle forme di contratto che non hanno alcuna o scarsa protezione sociale per i lavoratori.

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, pur avendo un termine, prevede l’insieme delle protezioni sociali dei normali contratti a tempo indeterminato. Il Governo pertanto si attende che la ridefinizione di questi strumenti (contratti a termine e apprendistato), operata con il provvedimento, li renda più concorrenziali rispetto alle partite IVA, ai co.co.pro. (non del tutto legittimi) e ai contratti di associazione in partecipazione.

 

Ricordo inoltre la norma che tutela meglio le donne in maternità in ordine alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, per le quali il periodo di congedo obbligatorio è considerato e conteggiato nel tempo che è necessario per poter acquisire il diritto di precedenza. Questa stessa norma è stata estesa anche alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo determinato, sempre e solo per le donne che sono nel periodo di maternità.

 

Ha ricevuto un larghissimo consenso la norma che consente di derogare per gli enti di ricerca, sia pubblici che privati, al vincolo del 20 per cento sul complesso dei contratti a tempo determinato proprio per la natura specifica di questi tipi di aziende o enti che operano normalmente con un’organizzazione del tutto specifica e particolare. Anche l’estensione della durata del termine oltre i trentasei mesi per tutti quei contratti a tempo determinato che vedono il lavoratore impegnato in esclusiva attività di ricerca scientifica, mi pare sia un  elemento che consente di valorizzare al meglio il lavoro dei ricercatori e alle aziende di poter utilizzare tutte le risorse  che anche le istituzioni internazionali, in particolare l’Europa, mettono a disposizione.

 

È stato rinforzato l’elemento formativo per l’apprendistato relativamente all’offerta formativa che le Regioni debbono predisporre in forma più appropriata e continuativa di quanto finora è stato fatto. Infine, ricordo l’introduzione della possibilità dell’«apprendistato stagionale», nel senso che si può porre un termine al contratto di apprendistato in quelle Regioni o Province autonome dove vige il sistema di alternanza scuola-lavoro.

 

 

 

Il Disegno di legge delega – Jobs Act

 

È stato presentato giovedì 3 aprile al Senato, con il n° 1428, il Disegno di Legge “Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione”.

Il provvedimento è stato assegnato alla HYPERLINK “http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=11″11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 9 aprile 2014. E’ in corso di esame in Commissione.

 

Il disegno di legge è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell’occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità.

Gli interventi verranno realizzati attraverso l’esercizio di apposite deleghe conferite al Governo specificatamente finalizzate a:

realizzare un riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali;

procedere alla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

completare il processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro;

realizzare un concreto ed efficace riordino delle forme contrattuali attualmente vigenti in materia di lavoro;

rafforzare le misure di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

Donne e occupazione

 

Uno dei maggiori ostacoli alla parità sono le difficoltà delle donne a rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità.

Anche il problema della conciliazione della vita lavorativa con quella familiare non è finora stato affrontato in modo sufficiente.

Nel Jobs Act, sono contenute diverse deleghe, tra queste vi è quella  la delega che ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. 

In particolare, l’obiettivo che il Governo vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare.

A tal fine  nel Disegno di Legge sono individuati principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità nella prospettiva di introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;

b) garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;

d) incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, anche attraverso il  ricorso al telelavoro;

e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.

f)operare una ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) estensione dei principi di delega di cui al medesimo articolo, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

Il testo dell’art.5

 (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione) 

 

1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti, con l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

 

Tutto il DDL a questo link:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/759870/index.html

 

Taggato con , ,